RODI GARGANICO (FG) – Nessuna violazione di legge da parte del Comune. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia smentisce il consigliere Michele Azzellino e lo condanna al pagamento delle spese processuali
“Il TAR ha evidenziato che l’ordinanza impugnata dal consigliere di minoranza non è affatto irragionevole, ritenendo che il divieto di svolgere cortei funebri a piedi non compromette significativamente le esigenze di celebrazione del rito funebre e garantisce un’agevole percorrenza veicolare, senza rischio per i pedoni. Il Tribunale ha condannato Azzellino al pagamento delle spese processuali per un totale di 1.800 euro a favore del Comune”
Il Sindaco: “non avevamo dubbi sull’esito della decisone del TAR. Abbiamo applicato sempre e solo la legge”. È del 21 ottobre la Sentenza relativa al ricorso presentato dal consigliere comunale di minoranza di Rodi Garganico, Michele Azzellino, sulla controversia avviata contro l’ordinanza comunale n. 52 del 17 giugno 2024 a firma del Comandante della Polizia Locale, che vietava lo svolgimento di cortei funebri a piedi su tutto il territorio comunale. L’ordinanza è stata motivata con l’intenzione di scongiurare criticità del traffico veicolare e preservare l’incolumità dei pedoni.
La parte ricorrente, difesa dall’Avvocato Gaia Morelli del foro di Roma, aveva chiesto l’annullamento dell’ordinanza, sostenendo che tale misura fosse irragionevole e lesiva delle esigenze di celebrazione del rito funebre. Tuttavia, nella tarda serata 15 ottobre, giorno precedente l’udienza per la sospensiva dell’ordinanza, il consigliere comunale Azzellino, al fine di rimuovere la condizione di incompatibilità (per pendenza di lite) formalmente contestatagli dal Consiglio comunale ai sensi dell’art. 69 del TUEL, ha deciso di rinunciare al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese.
Il Comune di Rodi Garganico, difeso dall’avvocato Angelo Pasquale Masucci del foro di Foggia, ha preso, senza opporsi, della rinuncia, insistendo però per la condanna alle spese, evidenziando che la rinuncia è intervenuta quando ormai tutta l’attività difensiva era stata svolta (l’Avvocato del Comune aveva già depositato al TAR memoria difensiva).
Nel pronunciarsi sulla questione, il TAR per il principio della soccombenza virtuale si è dovuto pronunciare sulla fondatezza del ricorso, ed ha ritenuto che l’ordinanza impugnata dal consigliere Azzellino fosse invece ragionevole in quanto conciliava le esigenze di celebrazione del rito funebre con quelle della sicurezza strada. Il Giudice amministrativo ha evidenziato, infatti, quanto avanzato eccepito dal difensore del Comune di Rodi Garganico e cioè che l’ordinanza del funzionario comunale ha una specifica base normativa nell’articolo 190 del decreto legislativo n. 285/1992, che disciplina il comportamento pedonale. Il TAR, dunque, ha condannato Michele Azzellino alla rifusione delle spese processuali in favore del Comune di Rodi Garganico, fissando l’importo in complessivi 1.800 euro oltre accessori di legge.
Qui di seguito il link completo della sentenza: https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_ba&nrg=202401089&nomeFile=202401107_20.html&subDir=Provvedimenti
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