Rodi Garganico, 9 settembre 2021 – Un cittadino di Vico del Gargano, Z.M., in Lido del Sole, a bordo di un’autovettura tipo Audi, nel periodo estivo collideva con un mezzo Ape Piaggio (quello che comunemente viene chiamato “tre ruote”), senza revisione e con i fari non funzionanti, il cui conducente, un cittadino di Rodi G.co, L.P., circolava con patente revocata e senza copertura assicurativa. Il conducente dell’Audi veniva sanzionato in quanto tamponava l’altro mezzo: il tamponamento era inevitabile, visto che avveniva un sorpasso a destra, col buio, da parte di un veicolo coi fari spenti, che improvvisamente appariva davanti all’autovettura. Il verbale veniva impugnato. A distanza di oltre due mesi dall’accaduto, la Prefettura di Foggia, a seguito di rapporto dei Carabinieri, sospendeva la patente di guida del cittadino di Vico del Gargano perché aveva tamponato l’altro veicolo. A seguito di tempestiva opposizione, l’Ufficio del Giudice di Pace di Rodi G.co immediatamente accoglieva il ricorso di Z.M., che, con copia conforme del provvedimento, si recava presso i Carabinieri per ottenere la propria patente. La patente non veniva restituita perché la Prefettura ancora non trasmetteva gli atti ai Carabinieri. A seguito di immediata diffida del legale di Z.M., la Prefettura di Foggia comunicava ai Carabinieri di restituire la patente al malcapitato.
Nell’opposizione presentata davanti all’Ufficio del Giudice di Pace di Rodi G.co, il legale di Z.M., Giuseppe FALCONE, avvocato con studio a Malo (VI) e a Peschici (FG), evidenziava che l’art. 223, comma 2, del Codice della Strada richiede la sussistenza di fondati elementi di un’evidente responsabilità per disporre la sospensione provvisoria della validità della patente di guida. Nel caso di specie, i detti fondati elementi sono insussistenti, anzi manca qualsiasi responsabilità dell’istante, non sono quella evidente. Chiedeva, quindi, la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, inaudita altera parte, ex art. 5 del D. Lgs. n. 150/2011 in presenza di due requisiti: la ragionevole fondatezza dei motivi su cui si fondava l’opposizione ed il pericolo di danno grave e irreparabile derivante dal tempo occorrente per la decisione dell’opposizione. La prima udienza, infatti, sarebbe stata fissata dopo la scadenza del periodo di sospensione della patente di guida e Z.F., docente scolastico, privo di patente, non avrebbe potuto recarsi presso la propria sede lavorativa, con conseguente danno grave ed irreparabile sia per la sua professione sia per l’utenza scolastica, svolgendo un munus pubblico.
Fonte: StatoQuotidiano (https://www.statoquotidiano.it/09/09/2021/tampona-unape-a-fari-spenti-senza-assicurazione-e-revisione-patente-sospesa-dopo-due-mesi/883603/)